Attività termale 2012, il termine di 90 giorni non vale se il lavoratore ha già pianificato le ferie
A cura della redazione

<p >L’Inps, con il messaggio n. 9833 dell’11 giugno 2012, ha fornito precisazioni in merito a quanto contenuto in un precedente messaggio (msg. n. 6462 del 13.4.2012) nel punto in cui si prescrive il termine di 90 giorni, dal ricevimento del provvedimento di accoglimento della domanda, entro il quale l’assicurato deve iniziare le cure termali.
Innanzi tutto, si rileva che il suddetto termine è finalizzato a migliorare il trattamento termale in considerazione dell’efficacia e delle tempestività terapeutica, tenendo anche conto dell’insorgenza di eventuali controindicazioni. Vi è, tuttavia, da dire che, in molti casi, i lavoratori hanno pianificato le ferie con i datori di lavoro ad inizio anno. In queste ipotesi, l’Istituto, in via del tutto eccezionale e solo per il 2012, non terrà conto del predetto termine.
Gli assicurati, che hanno già provveduto alla pianificazione delle ferie con i propri datori di lavoro, dovranno produrre, presso le competenti strutture Inps, una dichiarazione attestante l’impossibilità di beneficiare delle cure termali nel termine di 90 giorni, precisando di aver già pianificato le ferie ed indicando in quale periodo dell’anno in corso.
Solo a seguito di tale dichiarazione, l’Inps non terrà conto del termine in esame, dandone comunicazione sia all’assicurato che alla struttura alberghiero-termale interessata.
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