Attività ispettiva: in attesa del decreto attuativo vale la normativa vigente
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 16 del 4 luglio 2011, ha precisato che le disposizioni contenute nell’art. 7 del D.L. n. 70/2011, relative all’attività di vigilanza del proprio personale ispettivo e di quello degli Istituti previdenziali, necessitano dell’emanazione di un decreto attuativo.
Tra le disposizioni di cui sopra assume particolare rilievo il principio contenuto nella lett. a), secondo cui il controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale e non può durare più di 15 giorni.
Le suddette attività necessitano, appunto, dell'emanazione di un decreto attuativo: ne discende che, fino a quel momento, il personale ispettivo, continuerà a operare secondo procedure , modalità e termini posti dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 33 della Legge n. 183/2010 (cd Collegato lavoro).
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