Il Ministero del lavoro, con la nota prot. 1571 del 27/01/2012, rispondendo all’interpello 1/2012, ha precisato che il lavoratore dipendente di un’impresa che esercita un’attività in regime di esclusiva, può fruire dei permessi per l’assistenza al familiare con disabilità ex art. 33 Legge 104/1992, previo accordo con il quale mensilmente si programma la richiesta dei permessi.
Nel caso avanzato da Federimorchiatori, il dubbio sulla fruizione dei permessi legati alla disabilità nasceva dal necessità di contemperare da un lato l’attività imprenditoriale di armamento ed equipaggiamento dei rimorchiatori di guardia (o di quelli eventualmente di volta in volta richiesti dall’Autorità marittima per motivi di sicurezza ) anche in considerazione degli obblighi derivanti dal lavoro svolto in regime di concessione esclusiva per garantire la tutela dei beni costituzionalmente tutelati quali la salvaguardia delle vite e della sicurezza in mare e dall’altro lato il diritto all’assistenza da parte del disabile.
Secondo il Ministero, i due richiamati interessi possono essere soddisfatti entrambi sulla base di accordi, da prendere con cadenza mensile, stipulati tra datore di lavoro e richiedente i permessi, con i quali viene individuata una programmazione tale da consentire, senza aggravio di costi per le aziende, lo svolgimento dell’attività.