Attivabile la conciliazione monocratica anche con aziende con un solo dipendente
A cura della redazione
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Il Ministero del lavoro, con la circolare 26/11/2009 n.18202, al fine di incentivare il ricorso alla conciliazione monocratica ex Dlgs 124/2004 come strumento per definire i conflitti di lavoro, ha fornito alcune precisazioni sul suo utilizzo ricordando che non possono concludersi conciliazioni monocratiche a carattere novativo ossia quelle che si risolvono nella corresponsione di una somma di denaro da parte del datore di lavoro a mero titolo transattivo (c.d. a saldo e stralcio).
Al fine di comprendere dove e come le parti possono ricorrere alla conciliazione monocratica è opportuno ricordare che sono previste due tipologie di visite ispettive: quelle attivate a seguito di richiesta di intervento e quelle eseguite d'iniziativa del servizio ispettivo.
E' soprattutto nel primo caso (che ricorre quando si è verificata una rottura dei rapporti interpersonali tra il datore di lavoro e il lavoratore), che le parti possono definire la controversia in sede conciliativa. Il Ministero del lavoro richiede che le richieste d'intervento per poter essere prese in considerazione dalle DPL non devono essere palesemente pretestuose, oggettivamente inattendibili e prive di ogni fondamento.
Il ricorso alla conciliazione monocratica eviterà l'effettuazione dell'accesso ispettivo. Quest'ultimo però verrà effettuato direttamente per quelle richieste d'intervento caratterizzate dalla denuncia di irregolarità significativamente gravi e incisive, ossia quelle che rivestono diretta ed esclusiva rilevanza penale, quelle che interessano altri lavoratori oltre al denunciante, quelle che riguardano fenomeni di elusione particolarmente diffusi sul territorio di riferimento e quelle che hanno ad oggetto esclusivamente profili di natura contributiva, previdenziale e assicurativa.
Il Ministero ricorda che se il lavoratore non accetta la conciliazione monocratica quest'ultima non deve ritenersi automaticamente preclusa. Infatti anche in questo caso la DPL potrà convocare le parti per tentare una soluzione conciliativa della controversia.
Se l'accordo non viene raggiunto le conseguenze sono diverse a seconda che il fallimento sia dipeso dalla condotta del lavoratore o del datore di lavoro: nel primo caso non consegue necessariamente l'attivazione dell'accertamento ispettivo, mentre nel secondo caso verrà effettuato l'accesso ispettivo nel più breve tempo possibile.
La circolare ministeriale ricorda anche che il funzionario conciliatore può non sottoscrivere l'accordo raggiunto dalle parti se appare manifestamente volto a eludere l'applicazione della tutela pubblicistica prevista a favore dei lavoratori oppure a precostituire false posizioni previdenziali.
L'estinzione del procedimento ispettivo ha luogo con il raggiungimento dell'accordo tra le parti in sede di conciliazione monocratica e con il versamento delle somme di natura patrimoniale spettanti al lavoratore.
Non va dimenticato inoltre che l'eventuale credito patrimoniale concordato tra le parti non modifica l'importo dei contributi previdenziali dovuti che devono essere commisurati al credito indicato nella diffida accertativa.
Infine merita di essere evidenziata anche la conciliazione monocratica contestuale ossia quella attivata nel corso dell'attività di vigilanza previa comunicazione alla DPL. In questo caso il personale ispettivo è tenuto ad acquisire il consenso delle parti mediante apposita verbalizzazione anche successiva al verbale di primo accesso ispettivo.
La conciliazione monocratica secondo il Ministero del lavoro trova applicazione anche quando l'azienda occupa un solo lavoratore a meno che, in relazione agli elementi di prova acquisiti in occasione del primo accesso ispettivo ed alla loro capacità di tenuta in un eventuale contenzioso amministrativo o giudiziario, lo stesso dipendente non possa considerarsi in nero.
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