In attesa della piena operatività, riepilogate le caratteristiche del contratto di rioccupazione
A cura della redazione
Conflavoro, sul proprio sito internet, facendo seguito alle indicazioni fornite dall’INPS, con la circolare 115/2021, ha riepilogato le principali caratteristiche previste per il contratto di rioccupazione, volto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone disoccupate e introdotto, seppur in via sperimentale, dal DL 73/2021 (L. 106/2021).
Per il datore di lavoro (esclusi il settore domestico e agricolo) che lo utilizza (c’è tempo dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 per assumere nuovi lavoratori con questa formula) è previsto un esonero contributivo al 100% pari a un massimo di 6 mila euro annui, che diventano però 3 mila euro (da parametrare e applicare su base mensile ed eventuale part-time) poiché il contratto di rioccupazione prevede benefici solo nei 6 mesi di inserimento. Sono esclusi dall’esonero i premi e contributi Inail. I datori di lavoro possono anche non svolgere attività imprenditoriale (es: associazioni, studi professionali…).
Il contratto di rioccupazione, ricorda Conflavoro, non è un contratto di apprendistato e può sfociare, a tutti gli effetti, in un contratto a tempo indeterminato. Come detto, deve coinvolgere un lavoratore disoccupato. Dunque, non ha diritto all’esonero contributivo il datore di lavoro che trasforma in indeterminato un rapporto già in essere.
Il contratto di rioccupazione è collegato alla formazione del lavoratore. La sua validità è infatti condizionata alla definizione, in accordo con il lavoratore, di un progetto individuale di inserimento della durata di 6 mesi, con lo scopo di riqualificare il lavoratore stesso in base al nuovo contesto lavorativo.
Durante questi 6 mesi vale il regime sanzionatorio relativo al licenziamento illegittimo, e il licenziamento del lavoratore comporta anche la revoca dello sgravio. Trascorsi i 6 mesi di inserimento, le due parti possono recedere. Il mancato recesso determina la prosecuzione del rapporto come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Conflavoro ricorda che ai sensi dell’articolo 41, comma 8, del DL Sostegni Bis, l’esonero contributivo previsto dal contratto di rioccupazione è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai 6 mesi (dunque una volta terminati i 6 mesi dello sgravio al 100%), con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente.
Nei casi in cui il datore di lavoro fruisca di altri incentivi all’assunzione (o anche non rientranti in questo alveo in modo specifico), si applica invece la regola della fruizione in successione. Per fare un esempio: l’esonero giovani prevede decontribuzioni di 36 mesi oppure di 48 nelle regioni del Mezzogiorno, ma fruendo già dei 6 mesi del contratto di espansione, il periodo dei benefici diventa, rispettivamente, di 30 e 42 mesi.
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