Assunzioni qualificate: per ottenere il credito d'imposta fa fede la data di assunzione
A cura della redazione
Il Ministero dello sviluppo economico, il 12 settembre 2014 ha aggiornato l’elenco delle FAQ relative al credito d’imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati previsto dal DL 83/2012 (L. 134/2012) precisando che la data da prendere in considerazione per stabilire se si abbia o meno diritto al bonus è quella dell’assunzione e prescinde dall’eventuale periodo di prova.
Lo stesso ministero ha anche chiarito che l’intervento prevede differenti date di apertura per l’accoglimento delle istanza a seconda dell’anno in cui l’impresa abbia assunto il personale qualificato. Pertanto, l’istanza va presentata alla data di apertura relativa all’anno di assunzione e può indicare il costo aziendale sostenuto per un massimo di 12 mesi a decorrere dalla data di assunzione.
Ne consegue che se l’assunzione di un lavoratore subordinato a tempo indeterminato, ad esempio, è avvenuta il 1° ottobre 2012, l’impresa presenta l’istanza nel primo periodo di apertura dello sportello, ossia il 15 settembre 2014 e può indicare il costo aziendale sostenuto dal 1° ottobre 2012 fino ad un limite di 12 mesi e quindi fino al 30 settembre 2013.
Per quanto riguarda il possesso della laurea, il Mise precisa il credito d’imposta può essere richiesto per il personale qualificato in possesso di una laurea magistrale in ambito tecnico-scientifico, purché sia impiegato in attività di ricerca e sviluppo per almeno 2 anni (nel caso di PMI) o tre anni (nel caso di grandi imprese) successivi all’assunzione. La condizione va autocertificata dal legale rappresentante dell’impresa e a sua volta viene certificata dal revisore legale o dal Presidente del collegio sindacale. Nel caso di imprese start up innovative e di incubatori certificati è sufficiente l’autocertificazione del legale rappresentante.
Se il personale assunto è invece in possesso di una laurea secondo il vecchio ordinamento oppure di una laurea specialistica, è opportuno verificare l’ammissibilità al bonus consultando la tabella di equiparazione prevista dal DM 9/07/2009.
Nella certificazione contabile, il revisore dovrà aggiornare il dato riferito al numero degli occupati nei 2 o 3 anni successivi all’assunzione del personale qualificato e attestare altresì nel medesimo periodo il mantenimento dei profili qualificati.
Per determinare il numero degli esercizi per i quali vige l’obbligo del mantenimento del livello occupazionale, si considera la dimensione dell’impresa alla data di presentazione dell’istanza di accesso al credito d’impresa.
Le start up o gli incubatori certificati dovranno indicare nell’allegato B (firmato digitalmente dal legale rappresentante) le agevolazioni ricevute a titolo di de minimis nell’esercizio finanziario relativo alla presentazione dell’istanza e nei due precedenti. Le imprese con sede e unità locale ubicate nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, dovranno indicare lo stesso dato nell’allegato C. Tutte le altre imprese compileranno solo i modelli A e D senza indicare tale dato.
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