L'azienda che assume un lavoratore in mobilità, ha diritto al beneficio contributivo previsto dall'art.25, c.9, L. 223/91, solo se effettivamente si verifica un incremento occupazionale svincolato da ipotesi di trasferimento, trasformazione o fusione di aziende (Cass. 07/04/2008 n.8989).
I giudici di legittimità infatti hanno ricordato che la ratio del legislatore è quella di riconoscere lo sconto contributivo all'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore; assunzione che deve essere libera e non obbligata, come nel caso di manovre poste in essere da imprese tra loro collegate.