Assunzioni: aumentano le informazioni da rendere al lavoratore
A cura della redazione
Sulla G.U. n. 176/2022 è stato pubblicato il D.lgs. 27 giugno 2022 n.104 che attua la Direttiva UE 2019/1152 sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili e modifica sostanzialmente il D.lgs. 152/1997, stabilendo che non solo il datore di lavoro, ma anche il committente deve rendere al lavoratore maggiori informazioni riguardanti il contratto di lavoro che intende stipulare.
Rispetto allo schema del provvedimento che era stato diffuso in origine, il D.lgs. 104/2022 pubblicato in G.U. prevede che le informazioni sono conservate e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne conserva la prova della trasmissione o della ricezione per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro.
Il D.lgs. 104/2022 prevede che le informazioni devono essere comunicate al lavoratore in modo chiaro e trasparente, in formato cartaceo oppure elettronico.
L’obbligo può essere assolto dal datore di lavoro consegnando il contratto di lavoro individuale redatto per iscritto oppure la copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ai sensi del DL 510/1996.
Le informazioni vanno rese, in via generale, al lavoratore all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro, anche se la norma consente di fornirle entro i 7 giorni successivi. Alcune addirittura entro un mese dall’inizio della prestazione lavorativa, come ad esempio: l’utilizzatore (nel caso della somministrazione di lavoro), le informazioni sulla formazione, la durata delle ferie e degli altri congedi retribuiti e il preavviso in caso di recesso.
Il D.lgs. prevede anche la revisione del sistema sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi informativi.
Inoltre, il datore di lavoro deve rendere ulteriori informazioni al lavoratore nel caso in cui utilizzi sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.
Il provvedimento che recepisce la Direttiva UE stabilisce anche le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro: il periodo di prova non può essere superiore a 6 mesi, il lavoratore può cumulare gli impieghi, l’organizzazione del lavoro deve essere caratterizzata dalla prevedibilità, salvi casi eccezionali, e il lavoratore ha diritto di richiedere la transizione a forme di lavoro più prevedibili, sicure e stabili.
Le disposizioni contenute nel D.lgs. 104/2022 entrano in vigore il 13 agosto 2022 non solo per i nuovi rapporti ma anche per quelli già instaurati alla data del 1° agosto 2022.
Riproduzione riservata ©