L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 132876 del 14 settembre 2012, ha stabilito le modalità ed i termini di fruizione del bonus assunzione lavoratori svantaggiati, introdotto dall’art. 2 del DL 70/2011.
In particolare, si rileva che lo sconto d’imposta, per i datori di lavoro che hanno assunto o assumono a tempo indeterminato lavoratoti “svantaggiati” o “molto svantaggiati” (Regolamento CE 800/2008), in otto regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Puglia, Molise, Sicilia, Calabria, Campania e Sardegna) è utilizzabile, esclusivamente, presentendo il modello F24 all’agente della riscossione presso il quale il beneficiario del credito è intestatario del conto fiscale.
Si ricorda, inoltre, che sono definiti lavoratori svantaggiati coloro che:
•    non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
•    non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale;
•    hanno superato i 50 anni di età;
•    vivono solo con una o più persone a carico;
•    sono occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna (che risultano da apposite rilevazioni Istat);
•    sono membri di una minoranza nazionale.
Sono, invece, molto svantaggiati i lavoratori che non hanno un lavoro regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.