Assunzione incentivate dei dirigenti disoccupati anche con le Agenzie di lavoro
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la circolare 05/05/2008 n.12, rispondendo ad un'istanza di interpello, ha reso noto che i benefici contributivi ex art. 20 L. 266/97 sono applicabili anche alle assunzioni di dirigenti disoccupati avvenute attraverso l'attività di intermediazione svolta dall'Agenzia Fondodirigenti, nonché dalle Agenzia di lavoro private ai sensi del DLgs 276/2003.
Originariamente la Legge 266/97 aveva previsto che la concessione dei benefici contributivi a favore delle imprese con meno di 250 dipendenti potesse essere riconosciuta in caso di assunzioni di dirigenti privi di occupazione sulla base di convenzioni stipulate tra l'Agenzia per l'impiego e le associazioni rappresentative delle imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti.
Il DLgs 297/2002 ha fatto cessare l'attività svolta dalle Agenzie per l'impiego, per cui al Ministero è stato chiesto se l'azienda possa ancora beneficiare dell'agevolazione contributiva in caso di assunzioni di dirigenti disoccupati sulla base di convenzioni stipulate con le Agenzie di lavoro, introdotte nel nostro ordinamento dal DLgs 276/2003, che svolgono attività di intermediazione.
Il Ministero ha precisato che il venir meno delle Agenzie per l'impiego pubbliche non può comportare indirettamente l'abrogazione della disposizione normativa che contempla il beneficio contributivo.
Inoltre la riforma avviata dal DLgs 297/2002 e dal Dlgs 276/2003 in materia di collocamento ha attribuito alle Agenzie per il lavoro private anche attività prima svolte solo da enti pubblici.
Tra queste agenzie di lavoro private vi rientra anche Fondodirigenti, ossia un ente bilaterale costituito da Confindustria e Federmanager per favorire la ricollocazione dei dirigenti disoccupati e dipendenti di aziende in stato di liquidazione autorizzata dal Ministero del lavoro a svolgere attività di intermediazione.
In sostanza secondo la circolare ciò che deve essere tenuta in considerazione è la finalità ricollocativa perseguita dalla norma contenuta nella legge 266/97 indipendentemente dal fatto che sia venuta meno l'attività svolta dalle Agenzie per l'impiego.
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