Assunzione incentivata disabili nel terzo settore: le istruzioni per le domande
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 2906 del 29 agosto 2024, ha fornito le istruzioni operative per l’inoltro delle domande riferite all’incentivo di cui all’art. 28 del D.L. n. 48/2023, previsto in caso di assunzione di persone con disabilità.
I soggetti ammessi al beneficio sono esclusivamente gli enti del Terzo, le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione e le ONLUS.L’incentivo è riconosciuto in relazione alle assunzioni di persone con disabilità di età inferiore a trentacinque anni assunte ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto dell’ente/organizzazione. È inoltre riconosciuto in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, che avvenga nel medesimo periodo.
Le domande devono essere presentate esclusivamente dai datori di lavoro, anche tramite i propri intermediari delegati, attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, selezionando l’apposito oggetto “INCENTIVO PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ (Art. 28 del DL 48/2023 e s.m.i.)”.
A pena di decadenza, la trasmissione delle domande deve avvenire dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024.
Le informazioni relative alle modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo saranno oggetto di successivo messaggio.
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