L’INPS, con il messaggio n. 2906 del 29 agosto 2024, ha fornito le istruzioni operative per l’inoltro delle domande riferite all’incentivo di cui all’art. 28 del D.L. n. 48/2023, previsto in caso di assunzione di persone con disabilità.

I soggetti ammessi al beneficio sono esclusivamente gli enti del Terzo, le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione e le ONLUS.L’incentivo è riconosciuto in relazione alle assunzioni di persone con disabilità di età inferiore a trentacinque anni assunte ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto dell’ente/organizzazione. È inoltre riconosciuto in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, che avvenga nel medesimo periodo.

Le domande devono essere presentate esclusivamente dai datori di lavoro, anche tramite i propri intermediari delegati, attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, selezionando l’apposito oggetto “INCENTIVO PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ (Art. 28 del DL 48/2023 e s.m.i.)”.

A pena di decadenza, la trasmissione delle domande deve avvenire dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024.

Le informazioni relative alle modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo saranno oggetto di successivo messaggio.