Assunzione giornalisti: disponibile il modello per fruire dell'esonero contributivo triennale
A cura della redazione
L’INPGI, con la circolare 6/11/2015 n.7, ha reso noto che i datori di lavoro che intendono assumere giornalisti nel 2015 per fruire dell’esonero contributivo triennale, devono presentare il modello SGRV.1 entro e non oltre 30 giorni dalla data di assunzione a tempo indeterminato o dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro a termine o di una collaborazione coordinata e continuativa.
L’Istituto previdenziale fa seguito alle delibere del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2015 e 15 ottobre 2015 (approvata in via definitiva dal Ministero del lavoro, di concerto con quello dell’economia, con la nota prot. 15483/2015) con le quali riconosce le agevolazioni contributive triennali anche nei casi di assunzione di giornalisti assicurati presso l’INPGI.
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ancorché in regime di part-time, a prescindere dalla contrattazione collettiva applicata e dallo stutus professionale del giornalista (professionista, pubblicista o praticante).
Poiché il beneficio riguarda le assunzioni intervenute nel periodo 1/1/2015 - 31/12/2015, l’INPGI riesaminerà d’ufficio anche le richieste di sgravio relative alle assunzioni effettuate prima dell’emanazione della circolare 7/2015, anche se riferite alle agevolazioni di cui al DPCM 30/09/2014.
Inoltre, le domande di autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni contributive di cui al citato DPCM, presentate all’Istituto previdenziale in relazione alle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2015 (comprese quelle autorizzate in via provvisoria), che non potranno essere autorizzate in via definitiva, saranno valutate d’ufficio in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 118, della legge n. 190/2014. In presenza dei requisiti, in luogo delle agevolazioni di cui al DPCM 30/09/2014, sarà, quindi, autorizzato l’esonero contributivo triennale.
Invece in merito alle assunzioni con contratto a termine avvenute nel corso del 2015, per le quali è stata presentata domanda di sgravio ai sensi del predetto D.P.C.M. 30/09/2014 e che, in base a quanto segnalato dal Dipartimento per l’Editoria e l’Informazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, difficilmente troveranno accoglimento per mancanza di finanziamento, l’INPGI evidenzia che, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il 31/12/2015, il datore di lavoro, in presenza degli altri requisiti, potrà avanzare domanda di esonero contributivo.
L’esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità 2015 è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con eccezione delle seguenti forme di contribuzione INPGI:
- i premi per l’assicurazione contro gli infortuni;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza integrativa e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/91;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo per gli ammortizzatori sociali, limitatamente alla quota base dello 0,50% a carico del datore di lavoro di cui alla circolare INPGI n. 9 del 2/09/2009. Rientra, invece, nell’esonero l’ulteriore quota dell’1% di cui alla circolare INPGI n. 5 del 17/10/2014;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo integrativo contrattuale “ex fissa” e la relativa addizionale.
L’INPGI precisa che i rapporti di lavoro instaurati ai sensi dell’art. 2 e/o dell’art. 12 del CNLG, ai fini dell’esonero contributivo triennale, sono equiparati ai rapporti di lavoro a tempo pieno. Di conseguenza, il datore di lavoro non deve procedere all’adeguamento in riduzione in ragione dell’orario di lavoro.
I datori di lavoro possono usufruire dell’esonero contributivo solo dopo aver ricevuto la relativa autorizzazione da parte dell’INPGI. Nel provvedimento di autorizzazione allo sgravio l’Istituto indicherà i codici di qualifica da inserire nella denuncia contributiva mensile (DASM) ai fini del calcolo della esatta contribuzione dovuta.
Sono esonerati dalla presentazione della domanda di esonero contributivo i datori di lavoro che hanno già richiesto l’applicazione delle agevolazioni di cui al DPCM 30/09/2014.
Ai fini della predisposizione delle denunce contributive mensili si dovrà attendere l’aggiornamento della versione procedura DASM, che sarà resa disponibile entro il 30 novembre 2015 sul sito dell’INPGI nella sezione “Notizie per le aziende”.
Per la corretta compilazione delle denunce contributive, all’interno della sezione DASM riferita alle retribuzioni mensili, per ogni giornalista interessato, dovranno essere valorizzati i campi relativi alla data di inizio e di fine del diritto all’esonero contributivo.
Nella sezione “Notizie per le aziende - software DASM” del sito internet dell’Istituto, sempre entro il 30/11/2015, saranno dettagliatamente indicate le modalità di compilazione della denuncia contributiva mensile DASM, con particolare riguardo all’esposizione del beneficio mensile, al recupero delle somme eventualmente spettanti per il periodo gennaio - ottobre 2015 e per l’effettuazione del conguaglio riferito ad eventuali eccedenze mensili non utilizzate.
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