Il Ministero del lavoro, con la circolare 29/01/2008 n. 2256, ha precisato che entro il 31 gennaio p.v. le aziende edili dovranno trasmettere agli uffici provinciali i prospetti informativi del personale occupato complessivamente, ai fini della determinazione della percentuale di disabili da assumere ex lege 68/99, escludendo i dipendenti di cantiere e quelli addetti al traporto di settore.

L'esclusione del suddetto personale dalla base di computo è stata prevista dalla Legge 247/2007. Per il solo 2008 il calcolo del personale occupato deve essere effettuato al 1° gennaio 2008 e non al  31 dicembre 2007 come devono invece fare le aziende di tutti gli altri settori.

Se dopo aver scomputato detto personale dalla base di calcolo il risultato ottenuto dovesse far scendere l'impresa in una fascia occupazionale diversa oppure se l'azienda dovesse scendere sotto i 15 dipendenti, per cui non sussiste l'obbligo dell'assunzione del disabile, trova applicazione la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 18 della Legge 68/99 secondo cui i soggetti assunti in base alle disposizioni sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare.