Il Ministero del Lavoro ha emanato il decreto n. 193, datato 30 settembre 2021 e disponibile nella sezione pubblicità legale del sito istituzionale, con cui stabilisce che l'importo del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, commi 3 e 3-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68, è adeguato ad € 39,21 (euro trentanove/21).

L'importo così modificato è applicato a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Si ricorda che è prevista l’esclusione dall’obbligo di occupare i disabili per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille. In questi casi i datori di lavoro interessati possono autocertificare l’esonero dall’obbligo per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare tramite bonifico bancario, al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili il contributo esonerativo predetto, per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Il versamento va effettuato entro il 10 del mese del trimestre successivo a quello già coperto dal precedente versamento (D.M. 10.3.2016). Entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità, i datori interessati sono tenuti a comunicare, ai servizi competenti per ciascuna unità produttiva interessata dall’esonero, nonché al servizio in cui il datore di lavoro ha la sede legale, che intendono presentare l’autocertificazione dell’esonero. L’autocertificazione è presentata collegandosi al sito «www.lavoro.gov.it», sezione strumenti e servizi, pagina autocertificazione esonero, accedendo alla procedura con le credenziali di Cliclavoro.

L’esonero parziale dall’assunzione dell’intera quota riservata può essere chiesto dai datori di lavoro (tranne quelli che occupano da 15 a 35 dipendenti) a causa delle speciali condizioni delle loro attività, sempre a condizione però che versino al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili il contributo esonerativo per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non assunto. L'esonero è concesso per un periodo massimo di 12 mesi con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, eventualmente prorogabile.

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