Assunzione del disabile con contratto a termine
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello n. 66/2009 del 31 luglio 2009, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di assumere, ex art. 3, comma 1, lett. b), della legge n. 68/99, con contratto a tempo determinato un lavoratore disabile in copertura della quota d'obbligo ed in quota nominativa, in assenza di convezione stipulata ai sensi della predetta norma.
Al riguardo, il Ministero, precisa che l'obiettivo della legge n. 68/99 è quello di inserire nel contesto lavorativo il soggetto disabile, a nulla rilevando la tipologia contrattuale prescelta per il perseguimento del suddetto obiettivo.
La stessa Corte di Cassazione, con sentenza n. 11440/1991, ha ritenuto "non incompatibile con il sistema del collocamento obbligatorio (.) l'apposizione del termine di durata al contratto di lavoro stipulato con soggetto appartenete alle categorie protette, avviati al lavoro nel sistema del collocamento obbligatorio previsto da detta legge, che intende garantire (.) unicamente la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato". Sempre la Cassazione, con sentenza n. 14823/2001, emessa in relazione ad una controversia avente per oggetto la stipulazione di un contratto di lavoro part-time per l'assunzione di lavoratori disabili, ha ritenuto compatibile con il sistema del collocamento obbligatorio sia il contratto a tempo parziale, che il contratto a termine e di formazione e lavoro. Ciò a condizione che tali contratti siano riconducibili alla libera volontà del lavoratore e siano stipulati nel rispetto dei requisiti di legge.
Pertanto, conclude il Ministero, in linea con l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, si ritiene possibile assumere un lavoratore disabile con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del D. Lgs. n. 368/2001. L'assunzione in ogni caso non dovrebbe essere inferiore ai 9 mesi, in quanto l'art. 4 della legge n. 68/99 stabilisce che "non sono computabili tra i dipendenti - e quindi anche tra il personale da computarsi nella quota di riserva - i lavoratori occupati (.) con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi".
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