Assunzione a termine dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità
A cura della redazione
L’Inps, con il messaggio n. 32661 del 27 dicembre 2010, ha fornito chiarimenti in merito all’ assunzione a termine di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (art. 8, c. 2, della legge n. 223/1991) e al conseguente riconoscimento delle agevolazioni contributive.
La legge n. 223/1991 ha introdotto agevolazioni per l’assunzione di soggetti iscritti nelle liste di mobilità, distinguendo tre diverse fattispecie di contratto di lavoro agevolato: il contratto a termine, il contratto che trasforma a tempo indeterminato un rapporto a termine, il contratto a tempo indeterminato.
In particolare, l’art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991 testualmente afferma che “i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi”, con la conseguente applicazione - per il corrispondente periodo appunto non superiore a 12 mesi - delle previste agevolazioni contributive. L’art. 8, comma 2, citato ha una duplice valenza normativa:
- da un lato introduce nell’ordinamento italiano una particolare deroga, di carattere soggettivo, alle norme che limitano l’apposizione del termine finale al rapporto di lavoro subordinato;
Il datore di lavoro può assumere a tempo determinato un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, anche in assenza delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustifichino l’apposizione del termine in base all’art. 1 del d.l.vo 368/2001. In tal caso, tuttavia, il rapporto dovrà avere una durata massima (originaria o attraverso proroghe successive) di 12 mesi, analoga durata caratterizzerà l’agevolazione contributiva.
Può tuttavia accadere che l’assunzione a tempo determinato di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità abbia alla base una delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, previste dall’art. 1 del d.l.vo 368/2001.
In tali casi il rapporto di lavoro potrà avere – conformemente alla disciplina contenuta nel decreto legislativo citato – durata massima (originaria o attraverso proroghe successive) superiore a 12 mesi; in ogni caso, tuttavia, l’agevolazione contributiva spetterà per il periodo massimo di 12 mesi.