L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/E del 24 aprile 2013, ha fornito indicazioni in merito al rispetto dei principi di democraticità negli enti sportivi dilettantistici e ha chiarito gli aspetti legati all’annotazione dei corrispettivi e alla compilazione del rendiconto.
Tra le varie precisazioni, si rileva che l’associazione sportiva che non ha annotato i corrispettivi nel modello di cui al DM 11 febbraio 1997 può continuare a godere delle agevolazioni previste dalla legge n. 398/1991. Deve, però, essere in grado di fornire all’Amministrazione finanziaria tutta la documentazione utile alla determinazione del reddito e dell’Iva.
La circolare chiarisce, inoltre, che, data la particolare rilevanza riconosciuta agli enti sportivi dilettantistici, la mancata compilazione dello specifico rendiconto previsto dall’art. 5 del DM n. 473 del 1999 non comporta di per sé l’inapplicabilità della disposizione di esclusione dall’Ires per i proventi realizzati e non rilevati, sempre che, in sede di accertamento, l’ente dilettantistico sia in grado di documentare la realizzazione delle somme escluse dal reddito imponibile (art. 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999).
Altro aspetto di rilievo riguarda il rispetto dei principi di democraticità e di non lucratività previsti dalla legge n. 289/2002, quale condizione necessaria per il riconoscimento dei benefici fiscali. Le modalità di convocazione e verbalizzazione delle assemblee dei soci costituiscono indici che consentono di comprendere la reale natura associativa dell’ente e la sua democraticità. Tuttavia, l’adozione di modalità diverse da quelle tradizionali di convocazione dell’assemblea, come ad esempio l’invio di e-mail agli associati, o l’assenza di un elenco dei nomi dei partecipanti nei verbali non sono elementi sufficienti, di per sé, a determinare la decadenza dei benefici fiscali previsti dalla legge 398/1991 qualora, sulla base di una valutazione globale, risultino posti in essere dall’associazione comportamenti che garantiscano il raggiungimento delle medesime finalità.