L’Inps, con la circolare n. 167 del 5 dicembre 2013, ha fornito indicazioni in merito alla procedura, introdotta dall’art. 7bis del DL 76/2013 (L. 99/2013), finalizzata alla stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro.
Per l’attuazione della stabilizzazione di cui sopra, le aziende, anche assistite dalla propria associazione di categoria, devono aver stipulato nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre 2013 specifici contratti collettivi con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
Tali contratti devono prevedere l’assunzione, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed entro tre mesi dalla loro stipulazione, di soggetti che, in qualità di associati, siano o siano stati parti di contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro.
Le suddette assunzioni, che possono essere effettuate anche tramite contratti di apprendistato, godono dei benefici previsti dalla legislazione per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Per tali contratti sono applicabili gli incentivi all’assunzione previsti dalla normativa vigente, a condizione che ne ricorrano i presupposti di legge.
L’Inps precisa, inoltre, che i lavoratori che aderiscono al nuovo istituto devono sottoscrivere, con riferimento a tutto ciò che riguarda i pregressi rapporti di associazione, atti di conciliazione nelle sedi e secondo le procedure di cui agli articoli 410 e ss. c.p.c.
L’efficacia dei predetti atti è risolutivamente condizionata all’adempimento dell’obbligo, a carico del datore di lavoro, del versamento alla Gestione separata, di un contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale.
Il contributo straordinario dovrà essere pari al 5% della quota di contribuzione a carico di ciascun associato.