L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 4/08/2015 n.73E, ha precisato che il sostituto d’imposta può utilizzare in compensazione le somme rimborsate ai dipendenti a seguito dell’assistenza fiscale per il mod. 730 anche in presenza di somme iscritte a ruolo.

Il nuovo intervento fa seguito alla circolare 31E/2014 che aveva illustrato le novità fiscali del DLgs 175/2014 tra cui che i sostituti d’imposta recuperano le somme rimborsate ai sostituiti e i versamenti di ritenute o imposte sostitutive superiori al dovuto dandone evidenza nel modello F24.

Nel medesimo documento di prassi l’Agenzia delle entrate aveva specificato anche che tali compensazioni non concorrono alla determinazione del limite di compensazione attualmente fissato in 700mila euro per ciascun anno solare, né soggiacciono, se di importo superiore a 15mila euro, all’obbligo del visto di conformità ovvero alla sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile.

All’Agenzia delle entrate è stato chiesto come coordinare tale norma con quella contenuta nel “decreto anticrisi” (articolo 31 del Dl 78/2010) che ha sancito il divieto di utilizzare in compensazione crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali è scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato).

La risoluzione chiarisce che tale divieto riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” e non anche quella “verticale” (inoltre, ne sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati sotto forma di credito d’imposta).

Di conseguenza, la preclusione all’autocompensazione in presenza di ruoli scaduti (prevista dal Dl 78/2011) non si applica alla compensazione, operata dai sostituti d’imposta, dei rimborsi da assistenza fiscale e delle ritenute versate in eccesso.