Assistenza fiscale per il 730/2012: i risultati contabili al sostituto d'imposta solo per via telematica
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, con la circolare 25/05/2012 n. 15E, ha reso noto che da quest’anno tutti i sostituti d’imposta, pubblici e privati, devono ricevere in via telematica i risultati contabili delle dichiarazioni 730 presentate dai propri dipendenti ai CAF e ai professionisti abilitati.
Conseguentemente i sostituti devono presentare la prevista comunicazione per rendere noto all’Agenzia delle entrate l’indirizzo telematico presso cui ricevere i dati necessari per effettuare i conguagli sulle retribuzioni dei propri dipendenti.
In sostanza con la circolare vengono definiti gli adempimenti che devono porre in essere i soggetti coinvolti nelle varie fasi dell’assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta, dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati.
La circolare specifica che in caso di contratti di lavoro a tempo determinato inferiore all’anno il contribuente può rivolgersi al proprio sostituto solo se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2012. Il lavoratore che conosce i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio può rivolgersi ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2012.
Particolare attenzione viene posta dall’Agenzia delle entrate all’Elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità. Più precisamente per l’attività di assistenza fiscale da prestare nel corso dell’anno 2012, il professionista deve essere iscritto nel predetto elenco, a far data dal 30 giugno 2012. Se il professionista risulta iscritto in data successiva, potrà prestare l’assistenza fiscale per la presentazione del mod. 730 solo a partire dall’anno seguente. L’avvenuta presentazione dell’istanza all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate ai fini dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, non esime dall’obbligo della comunicazione di cui all’articolo 21 del decreto ministeriale n. 164 del 1999, costituendo, infatti, l’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni soltanto uno dei requisiti richiesti per poter effettuare la richiesta di abilitazione all’apposizione del visto di conformità.
L’Agenzia delle entrate precisa che è il singolo professionista ad essere iscritto nell’elenco informatizzato e conseguentemente abilitato al rilascio del visto di conformità, pertanto ogni altro professionista appartenente all’associazione che non sia personalmente iscritto nell’elenco degli abilitati tenuto dalle Direzioni regionali non è autorizzato ad apporre il visto di conformità al modello 730.
Per le dichiarazioni 730 trasmesse da professionisti che non risultano inseriti nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità non è prevista l’erogazione di alcun compenso a carico del bilancio dello Stato.
Infine ai sensi di quanto disposto dall’articolo 22, del decreto ministeriale 164 del 1999, il professionista è tenuto a stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile, per gli eventuali danni causati nel fornire assistenza fiscale, il cui massimale deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti e comunque non inferiore a euro 1.032.913,80. Sul punto l’Agenzia precisa che la polizza deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente non includendo franchigie o scoperti e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.
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