L’INPS, con il messaggio 21/09/2018 n. 3459, ha reso noto che i contribuenti che hanno presentato il modello 730/4, indicando l’Istituto previdenziale come sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli fiscali, possono verificare le risultanze contabili avvalendosi del servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”.

In proposito si rammenta che l’Inps riceve le risultanze contabili direttamente dai seguenti soggetti, che gestiscono le dichiarazioni: Agenzia delle Entrate, nel caso di utilizzo di dichiarazione precompilata; Caf, associazioni o professionisti abilitati, in caso di presentazione del modello cartaceo ad intermediario.

Oltre alla funzione di consultazione, il servizio consente ai contribuenti di effettuare on line la richiesta di annullamento e di variazione della seconda rata d’acconto Irpef o Cedolare Secca nei termini previsti dalla normativa vigente, ossia entro il 30 settembre 2018.

Si ricorda, infine, che l’acquisizione delle risultanze contabili ai fini dell’assistenza fiscale presuppone un rapporto di sostituzione del soggetto dichiarante con l’Inps nell’anno di presentazione del modello 730 e che tale rapporto di sostituzione non ricorre nel caso di erogazione di sole prestazioni assistenziali quali, ad esempio, assegni sociali, pensioni di invalidità civile e assegni familiari.