L’Agenzia delle entrate, con la circolare 9/05/2013 n.14E, ha fornito le istruzioni operative per i soggetti coinvolti nelle varie fasi dell’assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta, dai CAF per lavoratori dipendenti e dagli altri professionisti abilitati (consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili).
In merito a questi ultimi l’Agenzia previsa che per l’attività di assistenza fiscale da prestare nel corso dell’anno 2013, il professionista deve essere abilitato a far data dal 30 giugno 2013. Qualora il professionista risulti abilitato in data successiva potrà prestare l’assistenza fiscale per la presentazione del mod. 730 solo a partire dall’anno seguente.
L’avvenuta presentazione dell’istanza all’Ufficio dell’Agenzia delle  entrate ai fini dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni non esime il consulente del lavoro dall’obbligo di inviare apposita comunicazione alla Direzione regionale territorialmente competente ai fini del rilascio del visto di conformità, costituendo, infatti, la prima soltanto uno dei requisiti richiesti per poter effettuare la predetta comunicazione.
Per quanto riguarda l’obbligo del professionista di stipulare apposita polizza assicurativa RC, la circolare 14E/2013 evidenzia che la stessa polizza deve garantire la copertura totale degli eventuali danni subiti dal contribuente non includendo franchigie o scoperti e prevedere il risarcimento nei 5 anni successivi alla scadenza del contratto.
In merito ai conguagli l’Agenzia ricorda che il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale diretta ai propri dipendenti deve procedere all’effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni, nei tempi stabiliti, sulla base dei dati contenuti nei prospetti di liquidazione (mod.730-3) da lui elaborati. Il flusso telematico per il tramite dell’Agenzia delle entrate riguarda esclusivamente i risultati contabili (mod.730-4) trasmessi dai CAF e dai professionisti abilitati ai quali i dipendenti autonomamente hanno richiesto l’assistenza fiscale.
Se il sostituto riceve un modello 730-4, pervenuto dall’Agenzia delle entrate o direttamente dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, oltre il termine utile per effettuare il conguaglio sulla retribuzione di competenza del mese di luglio, effettua il conguaglio il primo mese utile senza applicazione di interessi sulle eventuali somme a debito.
Infine, ricorda l’Agenzia delle entrate, se prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro (compresa l’ipotesi dei dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre 2012 giugno 2013) ovvero l’aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d’imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente. In alternativa, i contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l’applicazione dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l’anno d’imposta. In caso di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati (compresi i dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre 2012 giugno 2013) o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti.