Assistenza familiare disabile: il permesso va riproporzionato se richiesto nel corso del mese
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la risposta all’interpello n. 24 del 1/08/2012, ha precisato che devono essere riproporzionati, secondo il criterio individuato dall’INPS con la circolare 128/2003, i tre giorni di permesso mensile ex lege 104/1992 richiesti dal lavoratore per la prima volta nel corso del mese (ad esempio il giorno 19).
Questa interpretazione invece non vale nel caso in cui il lavoratore che ha richiesto i predetti tre giorni, durante il corso del mese, fruisce di altri permessi quali ad esempio il permesso sindacale, la maternità obbligatoria o facoltativa, la malattia, ecc. Quando ricorrono queste ipotesi, i tre giorni di permesso ex lege 104/1992 non vanno riproporzionati, in quanto trattasi di assenze giustificate riconosciute per legge come diritti spettanti al lavoratore. L’intendo del legislatore infatti è quello di garantire alla persona con disabilità grave un’assistenza morale e materiale adeguata, anche attraverso la fruizione, da parte di colui che la assiste, dei permessi mensili di cui all’art. 33 L. 104/1992. Pertanto questa finalità non può essere compromessa dalla fruizione da parte dello stesso lavoratore di istituti aventi funzione, natura e caratteri diversi.
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