Assistenza disabili: autocertificabile la convivenza di fatto
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 39 del 4 aprile 2023, ha reso noto che i conviventi di fatto, così come la parte dell’unione civile, che vogliono fruire del congedo straordinario biennale di cui all’art.42, c. 5 del D.lgs. 151/2001 (modificato dal D.lgs. 105/2022) potranno autocertificare il loro stato in sede di presentazione della domanda.
Spetterà poi all’INPS territorialmente competente effettuare i controlli delle dichiarazioni sostitutive.
Un’altra novità introdotta dal D.lgs. 105/2022 è che il requisito della convivenza richiesto per fruire del congedo straordinario biennale, non è necessario che sussista all’atto della presentazione della domanda, ben potendo essere instaurata successivamente. L’importante è che venga mantenuta per tutta la durata del congedo.
Quindi nella domanda il richiedente dovrà autocertificare, sotto la propria responsabilità, che provvederà a instaurare la convivenza con la persona disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso.
A tal proposito l’INPS riesaminerà le domande in precedenza inoltrate, tenendo conto dei nuovi chiarimenti.
Riguardo ai permessi ex art. 33 della Legge 104/1992, la circolare precisa che l’applicazione è stata aggiornata per poter richiedere la trasmissione della dichiarazione disabile anche per i giorni di permesso mensili per assistere le persone disabili in situazione di gravità minorenni, se non già inviata, purché il richiedente non sia il padre o la madre.
Altra novità decorrente dal 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del D.lgs. 105/2022) è l’eliminazione del referente unico dell’assistenza al disabile con i permessi di cui alla Legge 104/1992.
Quindi le pratiche riferite a giorni di permesso mensile per assistere familiari disabili con periodi ricadenti in parte nella previgente disciplina e in parte dal il 13 agosto 2022, dovranno essere divise.
Quelle relative a periodi anteriori alla predetta data, dovranno essere gestire considerando il referente unico all’assistenza (ad eccezione dei genitori a cui è sempre riconosciuto assistere ad entrambi la persona in situazione di gravità).
Invece, quelle che riguardano periodi ricadenti dopo il 13 agosto 2022 verranno gestite riconoscendo a più soggetti la possibilità di fruire dei permessi, alternativamente tra loro, per assistere la stessa persona.
Chiarimenti vengono forniti anche riguardo al prolungamento del congedo parentale ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. 151/2001.
Infatti il D.lgs. 105/2022 ha previsto che i periodi di prolungamento del congedo parentale non comportano la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia, a eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Al riguardo l’INPS evidenzia che eventuali deroghe da parte della contrattazione collettiva potranno riferirsi esclusivamente agli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio.
La contrattazione collettiva potrà quindi prevedere, in ordine a tali emolumenti, un trattamento di miglior favore per i lavoratori interessati, in linea con il generale principio della derogabilità solo in melius della normativa giuslavoristica.
Le novità si applicano per i periodi di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022.
L’INPS ha anche fornito chiarimenti circa la cumulabilità tra giorni di permesso mensili (art. 33, comma 3, legge n. 104/1992), prolungamento del congedo parentale (art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001) e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale (art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001).
In particolare la fruizione delle suddette tre tipologie di benefici in favore della stessa persona con disabilità grave, infatti, deve intendersi non cumulativa nell’arco del mese, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità.
Qualora venga presentata e accolta una domanda di prolungamento del congedo parentale oppure di ore di riposo giornaliero a esso alternative, tutte le autorizzazioni ai giorni di permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, per assistere la stessa persona disabile grave, in corso di validità negli stessi mesi, saranno sospese e riattivate d’ufficio per i periodi successivi già oggetto di precedenti provvedimenti di accoglimento.
Allo stesso modo, per i mesi in cui uno o entrambi i genitori siano autorizzati a fruire di giornate di prolungamento del congedo parentale oppure delle ore di riposo giornaliero a esso alternative, non potranno essere accolte nuove domande di giorni di permesso mensili per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave.
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