L’INPS, con il messaggio 08/06/2021 n.2204, ha reso noto che il lavoratore che deve assistere un familiare con disabilità deve esercitare il diritto di fruire dei 3 giorni di permesso mensile retribuiti e del congedo straordinario biennale entro il termine prescrizionale di 10 anni.

La precisazione dell’INPS ruota intorno all’art. 33 della L. 104/1992 che riconosce al lavoratore che deve assistere un familiare con disabilità, il diritto di fruire di 3 giorni di permesso mensile retribuiti, anche in maniera continuativa.

Sempre al lavoratore che deve assistere un familiare con disabilità, l’art. 42, c. 5 del D.lgs. 151/2001 consente di fruire di due anni di congedo straordinario retribuito per ciascuna persona con handicap, nell’arco dell’intera vita lavorativa.

Sia i 3 giorni di permesso mensile che il congedo straordinario presuppongono che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno.

All’INPS è stato chiesto quali siano i termini prescrizionali che il lavoratore deve rispettare per esercitare il diritto ai citati permessi o congedi.

L’Istituto previdenziale ha risposto che in assenza di indicazioni specifiche da parte del legislatore, il termine prescrizionale è quello ordinario decennale dell’art. 2946 c.c.