Assenza del DVR: il lavoro intermittente si può trasformare anche in part time
A cura della redazione
L’INL, con la lettera circolare n. 49 del 15/03/2018, ha precisato che la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, prevista dall’art. 14 del D.Lgs. 81/2015 in caso di mancata valutazione dei rischi, può anche essere a tempo parziale.
L’Ispettorato del lavoro, giunge a questa conclusione partendo dal consolidato orientamento della Corte di Cassazione (sent. 5241/2012, 11622/2007, 6170/2005) che, sebbene formatasi in relazione al contratto a termine, ha espresso il principio generale secondo il quale la contrarietà a norma imperativa di un contratto di lavoro atipico ne comporta la nullità parziale ai sensi dell’art. 1419 c.c. con conseguente conversione dello stesso nella forma comune del contratto di lavoro subordinato.
Sulla questione si è anche espressa la Corte Costituzionale (sent. n. 210/1992) che ha chiarito, in riferimento al contratto part time (ma ciò vale anche per il contratto di apprendistato e gli altri contratti atipici), che la violazione di una norma imperativa non è idonea a travolgere integralmente il contratto, ma ne determina la conversione in un normale contratto di lavoro.
Anche i giudici di merito hanno recepito i principi enucleati dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale. In particolare il Tribunale di Vicenza (sent. n. 343 del 19/07/2017) ha sostenuto che il contratto di lavoro intermittente, in assenza del documento di valutazione dei rischi, si considera nullo, con conseguente riconducibilità del rapporto di lavoro alla fattispecie del contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1419 c.c.
Di particolare importanza anche la pronuncia del Tribunale di Ferrara secondo cui la conversione dei rapporti intermittenti in rapporto di lavoro ordinario non può in ogni caso contrastare con il principio di effettività delle prestazioni in base al quale i trattamenti, retributivo e contributivo, dovranno essere corrisposti in base al lavoro, in termini quantitativi e qualitativi, realmente effettuato sino al momento della conversione.
Ne consegue che il contratto potrà essere anche a tempo parziale.
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