Assegno unico universale: nuovi chiarimenti dell’INPS
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 41 del 7 aprile 2023, ha fornito rilevanti chiarimenti in materia di Assegno unico e universale per i figli a carico, sia con riferimento alle novità introdotte dall’ultima legge di Bilancio, sia riguardo le modalità e i termini di presentazione dell’ISEE nonché sui permessi di soggiorno validi per la percezione dell’Assegno.
Viene inoltre allegata alla circolare la tabella con la rivalutazione annuale degli importi dell’Assegno unico e universale e delle soglie ISEE.
Quanto alle novità di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, sono stati incrementati del 50% gli importi spettanti ai figli minori entro il primo anno di vita e quelli per i nuclei familiari numerosi. La norma, inoltre, ha stabilizzato gli aumenti effettuati nel corso del 2022 in favore dei figli disabili maggiorenni e ha confermato l’incremento dell’eventuale maggiorazione transitoria per i nuclei con figli disabili. In merito a tali novità, la circolare fornisce utili esempi di calcolo della prestazione.
Quanto a modalità e termini di presentazione dell’ISEE, la circolare indica che a partire dal 1° marzo 2023, per coloro che hanno già trasmesso la domanda di AUU entro il 28 febbraio 2023, che non sia stata respinta né revocata, decaduta o oggetto di rinuncia, non sussiste l’onere di ripresentarne una nuova per continuare a fruire dell’Assegno medesimo per tutto il periodo 2023. Tale semplificazione non riguarda però anche l’onere di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), la cui validità è annuale.
Fanno eccezione al principio generale gli importi dell’AUU relativi ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno. In tale caso, infatti, al fine di salvaguardare il diritto di coloro che non hanno presentato la DSU nei primi due mesi dell’anno, si fa riferimento all’ISEE in corso di validità al mese di dicembre dell'anno precedente per calcolare le predette rate di gennaio e febbraio, benché tale ISEE sia scaduto.
Pertanto, l’INPS procederà in linea generale a calcolare le rate della prestazione di gennaio e febbraio 2023 a valere sull’ISEE 2022.Per le rate di Assegno unico e universale che decorrono da marzo 2023, al fine di determinarne i relativi importi spettanti, sarà presa a riferimento l’attestazione ISEE 2023. Qualora al momento dell’elaborazione della domanda l’ISEE non sia stato ancora aggiornato, la prestazione sarà erogata con gli importi al minimo di legge, fermo restando che se l’ISEE venisse presentato entro il 30 giugno 2023, l’INPS procederà a un conguaglio d’ufficio garantendo gli importi più elevati della prestazione e i relativi arretrati.
Da ultimo l’INPS precisa che tra i permessi di soggiorno che permettono di percepire l’Assegno unico e universale rientra anche quello per protezione temporanea, che viene rilasciato alle persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso.
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