Assegno Unico: il premio di natalità tra le prestazioni che verranno sostituite dal 2022
A cura della redazione
L’art. 10 della bozza del Decreto Legislativo sull'assegno unico e universale, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 novembre 2021, dedicato alle abrogazioni, prevede che con effetto dal 1° gennaio 2022 sarà abrogato il premio di natalità (art.1, c. 353 L. 232/2016).
Invece dal 1° marzo 2022 sarà abrogato l’assegno per i nuclei familiari numerosi concesso dai Comuni che verrà ancora riconosciuto solo per le mensilità di gennaio e febbraio del prossimo anno (Art. 65 L. 448/1998).
Dalla medesima data cesseranno di essere riconosciuti gli ANF per i nuclei familiari con figli e orfanili (art. 2 DL 69/1988) e gli assegni familiari (DPR 797/1955).
Sempre dal 1° marzo 2022 la detrazione pari a 950 euro riconosciuta per i figli adottivi o affidati verrà riconosciuta se questi hanno un’età pari o superiore a 21 anni e sempreché non si benefici dell’assegno unico e universale (art. 12, c. 1, lett.c) primo periodo del TUIR).
Verranno abrogati: l’aumento della detrazione pari a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. L’aumento di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap e l’aumento di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo per i contribuenti con più di tre figli a carico (art. 12, c. 1, lett.c) secondo, terzo e quarto periodo del TUIR).
Viene abrogata l’ulteriore detrazione di 1.200 euro riconosciuta in presenza di almeno 4 figli (art. 12, c. 1-bis, del TUIR), così come il credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta (Art.12, c. 3 del TUIR).
Dal 1° gennaio 2022 viene abrogato anche il Fondo per il sostegno alla natalità volto a favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari (Art. 1, cc. 348-349 L. 232/2016).
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