L’INPS, con un comunicato stampa del 30 dicembre 2021, ha fornito le prime istruzioni operative per la fruizione dell’assegno unico e universale, il cui decreto è di imminente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Dal prossimo 1° gennaio 2022, sarà possibile presentare la domanda per l’Assegno unico universale. La prestazione sarà pagata a partire da marzo e andrà a sostituire le altre prestazioni e detrazioni.
L’Assegno unico universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio minorenne a carico e fino alla maggiore età e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni di età. L’Assegno unico è riconosciuto anche per ogni figlio a carico con disabilità senza limiti di età.
È “unico” perché mira a semplificare e potenziare gli interventi in favore della genitorialità e della natalità, è “universale” perché è garantito a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia.
L’Assegno unico assorbe le seguenti prestazioni:
•    il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani);
•    l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
•    gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
•    l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè),
•    le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.
Al contrario, la prestazione non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.
Non c’è alcuna fretta nel presentare la domanda; chi la presenta entro il 30 giugno 2022 avrà comunque gli arretrati da marzo. Per le domande presentate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 il pagamento è previsto a marzo, per le domande presentate successivamente il pagamento sarà effettuato il mese successivo alla presentazione delle stesse. Per i nuovi nati l’assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza.
L’importo dell’assegno unico, che non concorre alla formazione del reddito, sarà proporzionale al valore ISEE, quindi serve per fare la domanda anche se non è obbligatorio. Chi non presenta l’ISEE avrà l’importo minimo e potrà comunque presentarlo in un secondo momento. La domanda si presenta nelle stesse modalità dell’assegno temporaneo.
L’assegno è compatibile con la fruizione di altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, ed è compatibile con il Reddito di Cittadinanza nei termini e secondo i vincoli indicati. Ai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza l’assegno sarà corrisposto dall’INPS, senza necessità di presentare domanda.