L’INPS, sul proprio sito internet, nella sezione dedicata alle FAQ sull’Assegno unico, ha implementato l’elenco delle risposte, precisando tra l’altro che, nel caso in cui uno dei due genitori sia lavoratore all’estero con residenza in Italia, si ha diritto alla maggiorazione per genitori entrambi con reddito, dato che il richiedente è è soggetto al pagamento delle imposte in Italia.

Il D.lgs. 230/2021 riconosce l’assegno anche per i nuovi nati a decorrere dal settimo mese di gravidanza. La domanda, spiega l’INPS, va presentata successivamente alla nascita, dopo che è stato attribuito al minore il codice fiscale. Con la prima mensilità di Assegno saranno pagati gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza. L’Assegno unico non è comunque compatibile con il Premio alla nascita.

Pertanto non si deve presentare la domanda all’ottavo mese, ma solo alla nascita, e saranno accreditate d’ufficio due mensilità di Assegno (settima e ottava), oltre a quella corrente.

Le informazioni richieste per presentare la domanda sono minime: dati dei figli (codice fiscale, eventuale disabilità), dati dell’altro genitore (se presente e solo il codice fiscale), dati per il pagamento, dichiarazioni di responsabilità e assenso al trattamento dei dati. Non vanno allegati documenti, se non in casi specifici di cui viene data comunicazione all’utente all’atto di presentazione della domanda.​

L’INPS precisa anche che se una ragazza madre convive non deve inserire i dati del compagno se non è il padre del bambino.

Il nucleo familiare è quello costituito con le regole ISEE anche nel caso in cui non sia stato presentato al momento dell’inoltro della domanda.

Riguardo al pagamento dell’Assegno, per le domande presentate a gennaio e febbraio i pagamenti cominceranno ad essere erogati dal 15 al 21 marzo. Per le domande presentate successivamente il pagamento verrà effettuato alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per chi presenta la domanda entro giugno 2022 i pagamenti avranno sempre decorrenza per le mensilità arretrate dal mese di marzo.

La domanda deve essere ripresentata anche da chi percepiva l’Assegno temporaneo ad eccezione di coloro che hanno diritto al Reddito di Cittadinanza che riceveranno l’Assegno unico in automatico. ​

Se ci si accorge di aver commesso un errore nella compilazione della domanda, è possibile cliccare su “Rinuncia”, facendo attenzione a scegliere come motivazione “errore di compilazione” e non “rinuncia alla prestazione”. In questo modo è possibile poi inserire una nuova domanda corretta.

Gli stati della domanda che compariranno all’utente sono “Accolta” (vuol dire tutto OK e può essere messa in pagamento, ma non è detto che sia già stata pagata), “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata”, “In evidenza alla sede” (vuol dire che c’è qualche problema forse sanabile con un supplemento di istruttoria della sede INPS), “In evidenza al cittadino” (vuol dire che l’utente deve integrare la domanda con della documentazione, che trova indicata sempre nel sistema di gestione di cui sopra).

I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata (sezione “Completa le domande già presentate”).​

 Se il figlio è in affidamento esclusivo con ordinanza del giudice, il pagamento sarà disposto in misura intera al genitore affidatario.