L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul proprio sito internet, due informative – una rivolta ai datori di lavoro, l’altra ai lavoratori dipendenti e autonomi – per una corretta gestione dell’assegno unico e universale ex D.Lgs. 230/2021.
Allo scopo, appare opportuno ricordare che la legge 46/2021 ha delegato il Governo ad adottare uno più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.
In via temporanea e in attesa dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della citata L. 46/2021, a decorrere dal 1° luglio 2021 è stato introdotto l’assegno temporaneo per figli minori (di seguito Assegno temporaneo).
In attuazione della medesima legge delega, il D.Lgs. 230/2021, a decorrere dal 1° marzo 2022, istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico (di seguito AUU), che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
L’assegno unico universale spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda5 dal richiedente la misura, secondo le regole previste in materia di ISEE.
L’AUU sarà erogato a decorrere dal 1° marzo 2022 e da quella data, per effetto di una complessiva riorganizzazione del welfare familiare, cesseranno di avere efficacia:
1.    le misure di sostegno alle famiglie di cui al decreto-legge che ha istituito l’Assegno temporaneo per i figli minori;
2.    le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni;
3.    limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, l’assegno per il nucleo familiare e gli assegni familiari.