L’INPS, con il messaggio n. 2371 del 22 giugno 2021, ha fornito le indicazioni per la presentazione della domanda di assegno unico temporaneo per i figli minori di cui al DL 79/2021, vigente fino al prossimo dicembre.

L’Assegno temporaneo è erogato dall’INPS; al sussistere dei presupposti di legge, in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare.

L’importo mensile dell’Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al DL 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:

  • una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
  • una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.

Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

La domanda di Assegno temporaneo è presentata, di norma dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021. La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali: portale web dell’INPS; Contact Center Integrato dell’INPS; Istituti di patronato.

Dal prossimo 1° luglio 2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

Il documento di prassi riepiloga anche le disposizioni relative alla compatibilità dell’assegno con ulteriori misure.