Assegno temporaneo automatico per i percettori di RdC
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 3669 del 27 ottobre 2021, ha fornisce ulteriori indicazioni in merito all’integrazione del Reddito di cittadinanza con l’Assegno temporaneo per i figli minori.
Come noto, l’’art. 1, c. 1, del D.L. 79/2021 (L. 112/2021) ha previsto il riconoscimento di un Assegno temporaneo per i figli minori (di seguito, anche AT), su base mensile, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del D.L. 69/1988 (L. 153/1988) e siano congiuntamente in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo art. 1, c. 1.
L’art. 4, c. 3, del D.L. 79/2021 prevede la corresponsione d’ufficio dell’Assegno temporaneo per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza (di seguito, anche RdC) di cui al D.L. 4/2019 (L. 26/2019).
Pertanto, l’INPS è tenuto a riconoscere, congiuntamente e con le modalità di erogazione del RdC, una quota supplementare di beneficio economico riferita all’Assegno temporaneo (di seguito, integrazione RdC).
La misura complessiva è determinata sottraendo dall'importo teorico spettante dell’Assegno temporaneo - di cui alla tabella riportata nell’Allegato 1 al D.L. 79/2021 e alla circolare INPS 93/2021 - la quota di RdC relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all'art. 2, c. 4, del D.L. 4/2019.
Ai sensi dell’art. 4, c. 4, del D.L. 79/2021, l’Assegno temporaneo non rileva per la determinazione del reddito familiare ai fini RdC di cui all'art. 2, c. 1, lett. b), n. 4), del D.L. 4/2019, non computandosi nei trattamenti assistenziali di cui all'art. 2, c. 6, del medesimo decreto-legge. Conseguentemente, anche l’integrazione RdC, in quanto corrisposta a titolo di Assegno temporaneo, non rileva ai medesimi fini.
Riproduzione riservata ©