L’INPS, con la circolare n. 109 del 26 luglio 2019, ha fornito indicazioni in merito al riconoscimento e all’erogazione dell’assegno di ricollocazione per i titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) e del c.d. “Bonus rioccupazione”.

Allo scopo, l’Istituto ricorda che la legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) è intervenuta sulla disciplina relativa all’assegno di ricollocazione estendendolo, dal 1° gennaio 2018, a determinate condizioni, ai titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) che lo possono utilizzare allo scopo di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di una nuova occupazione.

L’impianto normativo, novellato attraverso un’integrazione apportata al D.Lgs. 148/2015, prevede, inoltre, la concessione di una serie di misure in favore dei lavoratori cassaintegrati che, durante la fruizione del servizio intensivo, accettino una nuova offerta di lavoro; in particolare, gli interessati possono beneficiare di un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che avrebbero ancora percepito, se non si fossero occupati.

Anche il datore di lavoro che provvede ad effettuare l’assunzione può contare su una agevolazione contributiva, avendo la legge previsto un esonero, nella misura del 50%, degli oneri contributivi complessivi a suo carico - esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL – nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro annui, rivalutabile sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.