Il Ministero del lavoro, con il decreto 30/05/2014 pubblicato lo scorso 11 agosto sul proprio sito internet, ha recepito la determina dell’INAIL 84/2014, che ha rivalutato l’importo dell’assegno di incollocabilità per l’anno in corso.

A decorrere dal 1° luglio 2014 gli invalidi del lavoro impossibilitati a fruire dell’assunzione obbligatoria, potranno percepire un assegno pari a 255,90 euro.

Resta fermo che per percepire l’assegno il lavoratore deve avere un grado di inabilità determinato da infortuni sul lavoro o malattia professionale, pari almeno al 34%, se l’evento è accaduto entro il 31 dicembre 2006. Invece a decorrere dal 1° gennaio 2007 il grado di menomazione che dà diritto all’assegno deve essere superiore al 20%.

L’assegno viene erogato dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta fino a che il beneficiario non compie i 65 anni di età, salvo che le condizioni di incollocabilità nel frattempo non siano venute meno.