L'INPS, con il messaggio 19/02/2008 n.4193, ha reso noto che i periodi di lavoro autonomo e quelli di attività svolta all'estero (purchè non sovrapposti ad altri periodi di contribuzione in Italia dove deve essere stato versato almeno un contributo settimanale) sono utili ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di tre mesi per aver diritto all'assegno di maternità ex art.75 del DLgs 151/2001.

L'assegno spetta anche alla madre disoccupata purchè tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali e la data di nascita o di ingresso del minore nella famiglia non siano trascorsi più di 9 mesi. A tal fine spiega l'INPS la condizione relativa alla perdita del diritto a prestazioni previdenziali può derivare anche dallo svolgimento di attività lavorativa autonoma per almeno 3 mesi.

Per aver diritto all'assegno di maternità non è necessario che vi sia corrispondenza tra la tutela previdenziale in corso di godimento alla data dell'evento e la gestione previdenziale presso la quale sono stati versati i tre mesi di contribuzione.