L’INPS, con il messaggio n. 3656 del 5 ottobre 2022, ha reso noto che è stata ampliata la categoria di cittadini di paesi terzi all’UE che possono accedere all’assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui. In particolare, hanno diritto all’assegno in questione le madri e i padri (naturali o adottivi/affidatari):

1) familiari titolari di carta di soggiorno di cui all’art. 10 del D.Lgs. 30/2007 rubricato “Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea)”;

2) familiari titolari di carta di soggiorno di cui all’art. 17 del D.Lgs. 30/2007 rubricato: “Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro”;

3) titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell’art. 41, c. 1-ter, del D.Lgs. 286/1998, secondo il quale “[…] sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”;

4) titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.