Assegno di inclusione solo con ISEE in corso di validità
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 105 del 16 dicembre 2023, ha precisato che dal mese di marzo 2024, fermo restando l’esito delle verifiche eventualmente effettuate nei due mesi precedenti sulla base di un ISEE in coso di validità al 31 dicembre 2023, nel caso in cui non sia ancora disponibile la nuova attestazione ISEE per il 2024, l’Assegno di inclusione verrà sospeso.
Infatti l’istituto previdenziale ricorda che l’articolo 3, comma 3, del D.M. n. 154/2023 (attuativo dell’art. 4 del DL 48/2023) stabilisce che, in sede di prima applicazione, per le domande presentate fino al mese di febbraio 2024, in assenza di un ISEE in corso di validità, la verifica dei requisiti ai fini della erogazione nei mesi di gennaio e febbraio 2024, ove ricorrano le condizioni, è realizzata sulla base dell’ISEE vigente al 31 dicembre 2023, mentre per l’erogazione del beneficio nei mesi successivi è necessario avere un ISEE in corso di validità.
Riguardo ai requisiti reddituali e patrimoniali che devono avere i richiedenti dell’Assegno di inclusione, l’INPS sottolinea che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo che non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel valore del reddito familiare ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare.
La misura dell’Assegno di inclusione è compatibile con lo svolgimento di un’attività di lavoro, rispettivamente dipendente o autonomo, purché il reddito percepito dal nucleo non superi i valori soglia per accedere al beneficio.
Pertanto, i beneficiari dell’Assegno di inclusione devono comunicare all’INPS eventuali rapporti di lavoro, già in essere all’atto della domanda, tramite l’apposito modello “Adi-Com ridotto”, nonché ogni variazione delle condizioni occupazionali in corso di erogazione della misura tramite l’apposito modello “Adi-Com Esteso”.
La circolare 105/2023 evidenzia che il beneficiario dell’Assegno di inclusione, attivabile al lavoro è obbligato ad accettare un’offerta di lavoro se ha le seguenti caratteristiche:
a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale;
b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno;
c) la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contatti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla citata lettera a) e l’offerta di lavoro va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
Lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, è compatibile con l’Assegno di inclusione, ma il reddito percepito rileva ai fini del riconoscimento o del mantenimento del beneficio.
A tal proposito l’INPS ricorda che in caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso di erogazione dell’Assegno di inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui calcolati sull’intero nucleo. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre, quindi, alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità.
Ai fini delle determinazione del limite massimo dei 3.000 euro annui lordi, il D.M. n. 154/2023 stabilisce che il lavoratore, entro trenta giorni, è tenuto a comunicare all’INPS, comunque, il reddito presunto derivante dall’attività lavorativa.
Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall’avvio della attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione da parte del lavoratore, l’erogazione del beneficio è sospesa, fino a che non si sia ottemperato a tale obbligo e, comunque, non oltre tre mesi dall’avvio dell’attività, decorsi i quali la prestazione decade.
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