L'INPS, con il messaggio n. 13552 del 12 giugno 2009, ha precisato che, per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, le festività civili, nazionali e religiose non comportano una riduzione della misura settimanale delle integrazioni salariali, atteso che la retribuzione predeterminata si riferisce a tutte le giornate lavorative del mese e non subisce alcuna variazione per la circostanza che alcune di queste giornate coincidano con le festività.
Con riguardo, invece, ai lavoratori retribuiti non in misura fissa, ma in rapporto alle ore, si è precisato che le festività del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno devono essere sempre retribuite dal datore di lavoro. Pertanto, nella determinazione delle ore integrabili non vanno comunque considerate a carico della Cassa le ore inerenti a tali festività nel corso della settimana.
Del pari, sono da considerare non integrabili le ore relative alle festività infrasettimanali quando queste si collocano nell'ambito delle prime due settimane di sospensione. Sono, al contrario, integrabili quelle relative alle citate rimanenti festività, quando queste non siano pagate dal datore di lavoro a causa del prolungarsi della sospensione oltre le prime due settimane.