L’Inps, con la circolare n. 142 del 18 dicembre 2012, ha riepilogato le disposizioni relative alle nuove indennità di disoccupazione, introdotte dalla L. 92/2012 (Aspi e mini Aspi).
In particolare, per ciò che concerne l’Aspi, l’Istituto ha precisato quanto segue:
-    la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non è ostativa al riconoscimento della prestazione, qualora sia intervenuta per trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore eo mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici (circolare 108 del 10 ottobre 2006) ovvero nell’ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la DTL secondo le modalità previste all’art. 7 della L. n. 604/1966, come sostituito dall’art. 1, comma 40, della Legge di riforma;
-    in relazione alla contribuzione utile al diritto, qualora il lavoratore abbia alternato periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, i periodi sono cumulabili ai fini del conseguimento della indennità di disoccupazione agricola o della indennità di disoccupazione ASpI. L’erogazione di una o dell’altra indennità di disoccupazione è determinata dall’Istituto mediante il criterio della prevalenza. A tal fine, per la verifica dell’entità delle diverse contribuzioni, restano fermi i parametri di equivalenza già in precedenza adottati che prevedono sei contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva;
-    per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento;
-    la fruizione dell'indennità è condizionata al permanere dello stato di disoccupazione. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, fino ad un massimo di sei mesi. Per l’individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate. Al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore o pari a sei mesi l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.
La sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d’ufficio e a tal fine, come già previsto per l’indennità di mobilità, è ininfluente l’eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore.
Per ciò che concerne la mini Aspi, invece, è stato chiarito quanto segue:
-    a tale indennità si applica la stessa disciplina dell’indennità di disoccupazione Aspi per quanto attiene a: destinatari, stato di disoccupazione, retribuzione di riferimento per il calcolo della prestazione, misura della prestazione, decorrenza della prestazione, modalità e tempi di presentazione della domanda, svolgimento di attività di lavoro autonomo e di lavoro accessorio durante la percezione della prestazione, decadenza dall’indennità (il contratto di lavoro subordinato deve essere superiore a cinque giorni), anticipazione dell’indennità;
-    in caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità è sospesa d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie fino ad un massimo di cinque giorni; al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende a decorrere dal momento
in cui era rimasta sospesa.
Inoltre, l’Inps precisa che, nel caso in cui vi sia una domanda di indennità di disoccupazione Aspi, per la quale non risultino soddisfatti i requisiti per il diritto, a fronte di esplicita indicazione da parte del lavoratore richiedente da esprimersi secondo le modalità riportate nella domanda telematica, saranno verificati, in alternativa, i presupposti per la concessione ed il pagamento dell’indennità di disoccupazione mini-Aspi.
Infine, per quanto riguarda il regime fiscale, si rileva che sia l’Aspi che la mini Aspi, essendo indennità sostitutive di retribuzione, sono assoggettate a imposizione come redditi di lavoro dipendente.
Pertanto, l’Istituto, in qualità di sostituto di imposta, opererà sulle somme erogate a titolo di indennità Aspi e mini-Aspi le ritenute IRPEF rilasciando la prescritta documentazione fiscale (CUD).
Saranno, inoltre, riconosciute, se richieste, le eventuali detrazioni fiscali e ad effettuato il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sul reddito complessivo.