ASpI: accesso e decadenza in caso di raggiungimento dei requisiti pensionistici
A cura della redazione
L’Inps, con la circolare n. 180 del 23 dicembre 2014, ha fornito indicazioni operative in merito alle ipotesi di decadenza dalla fruizione delle indennità mensili di disoccupazione ASpI e mini-ASpI per il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato. In particolare:
- Soggetti che perfezionano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato con età pari o superiore a 62 anni: i soggetti che percepiscono indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI decadono dalla fruizione delle predette indennità dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei predetti requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, prima decorrenza utile della prestazione pensionistica;
- Soggetti che perfezionano il requisito contributivo per la pensione anticipata con età inferiore a 62 anni: tali soggetti possono fruire delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI fino al compimento di 62 anni di età in assenza di domanda di pensione anticipata. Essi, pertanto, decadono dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del 62simo anno di età, prima decorrenza utile della pensione anticipata, senza riduzioni percentuali.
Diversamente, i soggetti in possesso del prescritto requisito contributivo che presentano domanda di pensione anticipata prima del mese precedente quello di compimento del 62simo anno di età decadono dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione (data di decorrenza della pensione anticipata);
- Soggetti che perfezionano il requisito contributivo per la pensione anticipata con età inferiore a 62 anni ed ai quali si applica l’art. 6, comma 2-quater, del DL 216/2011 (L. 14/2012). In questo caso, l’Inps respinge le domande di indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI per le quali la fruizione delle predette indennità dovrebbe decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento del requisito contributivo che, per effetto dell’applicazione del sopra richiamato art. 6, comma 2-quater, non comporta la riduzione percentuale della pensione anticipata;
- Soggetti nei cui confronti continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del DL 201/2011 (L. 214/2011): la decadenza dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI di tali soggetti va riferita alla prima decorrenza utile della prestazione pensionistica di vecchiaia o di anzianità.
Pertanto, tali soggetti, raggiunti i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità, decadono dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI dalla data di apertura della c.d. finestra di accesso.
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