Aspettativa sindacale: la contribuzione aggiuntiva ai fini pensionistici
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio n. 3872 del 25 ottobre 2015, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla contribuzione aggiuntiva a favore dei lavoratori collocati in aspettativa sindacale ovvero in distacco sindacale con diritto alla retribuzione a carico del datore di lavoro.
Con particolare riferimento alla contribuzione aggiuntiva per gli iscritti ai Fondi esclusivi (comprensivi della Gestione dipendenti pubblici) e ad alcuni Fondi sostitutivi gestiti dall’Inps di cui al paragrafo 5 della circolare 129/2019, è stato precisato che la valorizzazione della stessa ai fini pensionistici viene realizzata non solo ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all’art. 13, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 503/1992 (c.d. quota B), ma anche ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all’art. 13, c. 1, lett. a), del predetto decreto legislativo (c.d. quota A).
In merito è stato specificato che, per i citati lavoratori, ai fini dell’individuazione in termini generali ed in via preventiva degli emolumenti che rilevano anche ai fini del computo della c.d. quota A) di pensione occorre che gli stessi soddisfino entrambi i seguenti caratteri della “fissità” e “continuità”.
Il carattere della “fissità” è soddisfatto se la misura degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato per lo svolgimento dell’incarico, risultante dall’atto ufficiale di attribuzione dell’incarico sindacale (provvedimento o verbale di approvazione) ovvero dalla delibera sindacale di cui al paragrafo 2 della citata circolare, è determinata nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento del sindacato per la specifica carica ed è costante per tutto il periodo di durata dell’incarico.
D’altro canto, il carattere della “continuità” è soddisfatto se sugli emolumenti e sulle indennità, come sopra individuati, è stata versata, per l’intera durata dell’incarico, la relativa contribuzione aggiuntiva in misura piena.
Le istruzioni fornite dalla circolare 129/2019 si applicano alle domande di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva riferita all’anno 2019 e seguenti, per incarichi conferiti anche precedentemente alla data di pubblicazione della circolare stessa.
Pertanto, i criteri di valorizzazione di cui sopra si applicano alla contribuzione aggiuntiva riferita ad incarichi conferiti nel 2019 e che proseguono negli anni successivi, ovvero conferiti in anni precedenti alla data di pubblicazione della circolare, per la contribuzione aggiuntiva riferita all’anno 2019 e seguenti.
Al contrario, la circolare non trova applicazione con riferimento alla contribuzione aggiuntiva relativa ad incarichi conferiti alla data di pubblicazione della circolare e che si esauriscono nel 2019, per i quali il sindacato ha deliberato e/o già erogato le relative indennità e/o emolumenti.
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