L’INPS, con il messaggio n. 3971 del 31 ottobre 2019, ha riassunto gli adempimenti a cui è tenuto il datore di lavoro nel caso in cui il rapporto di lavoro risulti sospeso per aspettativa o distacco sindacale del lavoratore, ovvero per aspettativa per cariche pubbliche elettive.

Innanzi tutto, si precisa che, a decorrere dalla competenza gennaio 2020, la comunicazione con flusso UniEmens diventerà canale esclusivo, in sostituzione delle attestazioni cartacee finora in uso, per comprovare l’esistenza ed il protrarsi dell’aspettativa o del distacco, nonché per attestare le retribuzioni da assumere a base per l’accredito figurativo in caso di aspettativa.

L’assenza di imponibile e di copertura assicurativa (nel caso di aspettativa) non può tradursi, dunque, in un esonero dalla presentazione della denuncia mensile, a motivo della mancata elaborazione della busta paga.

In caso di aspettativa, infatti, il rapporto di lavoro è sospeso - con il contestuale riconoscimento di tutela da parte dell’ordinamento - ma l’obbligo di denuncia di cui al DL 269/2003 permane, pur se ridotto alle uniche notizie attestabili in costanza di rapporto sospeso, ossia l’esistenza, la causale della sospensione (aspettativa e distacco) e la retribuzione virtuale (aspettativa).

La sospensione, peraltro, è registrata sul LUL.

Per ciò che concerne, in particolare, l’aspettativa sindacale, l’INPS aggiunge che permane l’obbligo, per il datore di lavoro, di denunciare in UniEmens la sospensione del rapporto utilizzando il codice di cessazione “3S”, con riferimento all’ultimo giorno dell’ultimo mese lavorato. Il medesimo codice deve essere utilizzato alla ripresa dell’attività lavorativa quale codice di assunzione.

Si evidenzia anche che è obbligatoria la presentazione delle denunce riferite anche ai mesi successivi all’inizio dell’aspettativa sindacale.

Ove nel concreto si determini la ripresa dell’attività lavorativa (ad esempio, perché il lavoratore fruisce di ferie o rientra in azienda anche solo per un giorno), tale circostanza interrompe l’aspettativa e l’imponibile corrispondente alle ferie o al giorno di prestazione lavorativa dovrà essere dichiarato con le modalità ordinarie. In tal caso, in conformità alle disposizioni in uso riferite alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito della cessazione dell’aspettativa sindacale, dovrà essere apposto nel flusso ordinario il codice di assunzione “3S”, in riferimento alla data di rientro in servizio.

Per il distacco sindacale, è stato introdotto un nuovo codice di cessazione “3D”, con riferimento all’ultimo giorno dell’ultimo mese lavorato. Il medesimo codice deve essere utilizzato alla ripresa dell’attività lavorativa quale codice di assunzione.

In caso di distacco, il datore di lavoro - pur non disponendo in azienda del lavoratore e della relativa prestazione - effettua i normali adempimenti come se il lavoratore fosse in servizio (flussi con indicazione di imponibile, copertura settimanale, ecc.).