L'INAIL con la circolare 23/11/2004 n.80, precisa che l'obbligo che fa scattare l'assicurazione INAIL per l'artigiano non è tanto l'iscrizione nell'Albo artigiani quanto piuttosto lo svolgimento di fatto personalmente e abitualmente di un'attività oggettivamente artigianale.
Pertanto in mancanza di iscrizione all'Albo l'obbligo assicurativo dell'artigiano sorge quando venga accertata la ricorrenza dei requisiti genenerali dell'assicurazione dettati dagli artt. 1 - 4 DPR 1124/65 e dei requisiti sostanziali previsti dalla normativa vigente in tema di imprenditore artigiano e di impresa artigiana.
L'INAIL rende noto inoltre che a titolo esemplificativo è artigiano di fatto il titolare dell'impresa edile con dipendenti, inquadrata dall'INPS nel settore industria, che oltre ad occuparsi degli aspetti organizzativi dell'impresa, svolge personalmente ed abitualmente opera manuale nell'ambito dell'impresa stessa.
Analogamente è artigiano di fatto il titolare dell'autoscuola con dipendenti, inquadrata dall'INPS nel settore terziario, che oltre a gestire l'impresa svolge abitualmente l'attività di istruttore di giuda.