La Confartigianato Veneto, il 13/03/2013, ha siglato con le parti sociali regionali, un accordo volto a sostenere l’occupazione e l’impiego in genere regolamentando in particolare l’apprendistato come strumento principale per inserire i giovani nel mondo del lavoro.
In merito all’apprendistato professionalizzante, viene disposto che gli accordi regionali definiti prima dell’accordo del 13 marzo u.s. abbiano efficacia dalla predetta data, mentre quelli conclusi successivamente avranno efficacia dalla data della relativa sottoscrizione.
In caso di mancato accordo di categoria entro il 31 maggio p.v., le parti, anche su sollecitazione di uno dei soggetti firmatari, si impegnano a rintracciare la soluzione che possa permettere di rendere effettiva l’assunzione degli apprendisti nel settori interessati.
Per gli apprendisti assunti nell’artigianato veneto dopo il 1° maggio 2013, nella descrizione della formazione professionalizzante del PFI potranno essere utilizzati anche i contenuti professionali previsti dalle corrispondenti classificazioni dell’ISFOL adattate alal specifica impresa/apprendista. Se i compiti e le attività specifiche non sono previste dall’Istituto formativo per la specifica classe o unità professionale andrà utilizzata quella più affine. L’accordo prevede che il periodo di formazione si concluda al termine del periodo di apprendistato.
La regione Veneto sostiene la formazione dell’apprendista in azienda tanto da prevedere un ristorno alle imprese che adotteranno tale modalità a valere sul Fondo a sostegno alla formazione professionale e dei giovani lavoratori. In particolare l’EBAV (l’ente bilaterale per l’artigianato veneto) è invitato ad erogare un contributo nella misura di 200 euro per ogni apprendista in formazione assistita, assunto sulla base della nuova normativa, ed a predisporre la relativa modulistica, prevedendo altresì una maggiorazione unica di 50 euro se il referente frequenta corsi di formazione.
Relativamente all’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale l’accordo richiama la regolamentazione del DLgs 167/2011 precisando che il periodo di prova sarà pari a 100 giorni, trascorso il quale, se nessuna delle parti ha dato disdetta, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
In tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ovvero nei casi di sospensione involontaria del rapporto, è possibile prolungare la durata dell’apprendistato per il periodo pari all’evento sospensivo, a condizione che questo abbia avuto una durata pari ad almeno 60 giorni di calendario. A tal fine verranno presi in considerazione cumulativamente più periodo di sospensione di durata superiore a 15 giorni di calendario.
Per quanto riguarda l’apprendistato per l’alta formazione e la ricerca, viene stabilito che i percorsi formativi si svolgeranno in modo strettamente intrecciato in parte all’interno dell’azienda ed in parte all’interno dell’istituzione formativa convenzionata. Quest’ultima sarà responsabile dell’interno progetto, compresa la formazione assistita in azienda. 
Infine si ricorda che l’intesa del 13 marzo 2013 ha anche invitato l’ente bilaterale EBAV ad erogare un contributo per l’avvio di nuove imprese artigiane da parte di giovani con età inferiore a 35 anni, pari al 50% della spesa sostenuta entro il tetto massimo di 5.000 euro.