Il TAR del Lazio, con la sentenza n. 13962 del 24 dicembre 2020, ha dichiarato illegittima la richiesta di iscrizione, con conseguente obbligo contributivo, all’FSBA (Fondo di solidarietà bilaterale della artigianato) per le aziende che vogliono ottenere l’erogazione degli ammortizzatori sociali per Covid 19 previsti dai Decreti Legge emergenziali (a partire dal D.L. 18/2020).

Il Tar si è, invece, dichiarato incompetente sulla parte del ricorso  riguardante “l’accertamento della sussistenza dell’obbligo contributivo in capo al datore di lavoro artigiano che chieda di poter beneficiare per i suoi dipendente del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, dovendosi ritenere lo stesso devoluto alla cognizione del giudice ordinario avanti al quale lo stesso potrà essere riassunto nel termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell’art. 11 comma 2 cod. proc. amm.”.