Artigiani: possibile la restituzione della quota fissa destinata ad EBNA in caso di mancata adesione alla bilateralità
A cura della redazione
Sanarti, con la circolare 5/03/2018 n.5, ha reso noto che è stato sottoscritto dalle associazioni artigiane CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori CGIL -CISL –UIL, il 7 febbraio 2018, un accordo interconfederale con il quale è stato stabilito che le imprese di categoria che dimostrano di corrispondere ai propri lavoratori l’importo previsto per l’obbligazione alternativa all’adesione alla bilateralità pari a 50,00 euro, potranno richiedere all’ente bilaterale territorialmente competente la restituzione della quota fissa pari a 7,65 euro mensili versata ad EBNA, fatta eccezione per la quota dovuta per il funzionamento di FSBA attualmente stabilita in euro 2,00 annui.
La mancata adesione alla bilateralità comporta l’inapplicabilità all’impresa e ai suoi lavoratori delle prestazioni, delle disposizioni e delle normative che dal sistema bilaterale dipendono.
La circolare inoltre ricorda che le imprese classificate con codice statistico contributivo diverso dal 4, con un numero di dipendenti pari o inferiore a 5, continuano a contribuire nella misura attuale senza variare le procedure.
Le imprese soggette alla cassa integrazione salariale nonché quelle obbligate al versamento al FIS che aderiscono alla bilateralità del comparto artigiano che applicano un CCNL che prevede tale adesione, continueranno a versare l’importo pari a 125 euro annui.
Infine, le somme già incassate a titolo di contribuzione FSBA relativamente alle imprese classificate con codice statistico contributivo diverso dal 4, con un numero di dipendenti pari o superiore a 6 e successivamente tenute al versamento al FIS, saranno riversate a quest’ultimo.
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