L’Agenzia delle entrate, rispondendo all’interpello 20 ottobre 2016 n. 0173662, ha reso noto che le ritenute d’acconto sulle prestazioni di sostegno al reddito erogate dal Fondo di Solidarietà Bilaterale Nazionale dell’Artigianato, ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. 148/2015, devono essere effettuate da quest’ultimo se corrisposte direttamente al dipendente, anche se per il tramite degli enti bilaterali che agiscono in nome e per conto del Fondo stesso.

Invece se le somme vengono corrisposte dal Fondo al datore di lavoro e da quest’ultimo al dipendente le ritenute d’acconto dovranno essere effettuate dal datore di lavoro.

All’Agenzia delle entrate, infatti era stato chiesto chi fosse tenuto ad effettuare le ritenute d’acconto in qualità di sostituto d’imposta per le erogazioni del FSBA dato che le somme possono essere corrisposte in tre diversi modi: direttamente ai lavoratori, ai lavoratori per il tramite degli enti bilaterali regionali sulla base di un mandato con rappresentanza oppure per il tramite dell’azienda che di conseguenza inserisce le somme nella busta paga del lavoratore beneficiario.

Per rispondere all’interpello, l’Agenzia richiama la regola generale dettata dall’art. 23 del DPR 600/1973 secondo cui il soggetto erogante è tenuto ad operare la ritenuta a titolo di acconto ogniqualvolta corrisponde redditi ai quali si applica la disciplina in materia di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 51 TUIR, a prescindere dalla qualità di dipendente rivestita dal percipiente. Inoltre, nell’ottica di semplificare la gestione del rapporto di sostituzione, è stato ammesso che in presenza di un collegamento tra terzo erogatore e datore di lavoro, la ritenuta sia operata da quest’ultimo nonostante le somme o i valori siano materialmente erogati dal terzo. E’ il caso della convenzione tra il datore di lavoro e un istituto di credito per la concessione di prestiti a tassi agevolati ai propri dipendenti oppure il distacco del personale, quando le somme e i valori sono erogati in parte dal distaccante e in parte dal datore di lavoro presso il quale è distaccato il dipendente.

Pertanto è corretto che le ritenute sulle prestazioni di sostegno al reddito siano operate dal soggetto che le eroga, ossia il Fondo, se le somme sono da questi erogate al dipendente, anche se per il tramite degli enti bilaterali che agiscono in nome e per conto del Fondo stesso, ovvero dal datore di lavoro, se le somme sono da quest’ultimo corrisposte.

Infine, conclude l’Agenzia, resta ferma la possibilità, per FSBA, di affidare gli adempimenti di carattere strumentale, sulla base di un mandato con rappresentanza, agli enti bilaterali regionali che erogano la prestazione. In tale ultima ipotesi, i versamenti delle ritenute effettuate, come pure il rilascio delle certificazioni uniche ed il conseguente adempimento dichiarativo, restano giuridicamente imputabili ad FSBA.