L’INPS, con il messaggio n. 15 del 3 gennaio 2019, ha fornito indicazioni in merito al regime contributivo agevolato previsto dalla L. 190/2014, così come modificata dalla L. 208/2015, per la Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale.

Il regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni stabilite per l’accesso al beneficio cessa di avere effetto a decorrere dall’anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti previsti.

A fronte delle criticità rilevate in merito al termine entro il quale far pervenire all’INPS la rinuncia al regime contributivo agevolato, l’Istituto comunica che tale termine è fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario.

Le comunicazioni di rinuncia che perverranno dopo il 1° marzo di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.